TITOLO I
(Principi fondamentali e finalità)
Cap. I
Principi fondamentali
ARTICOLO 2
Riferimenti Normativi PASSIVI
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 3 del 2002 Articolo 1
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(Principi programmatici regionali) 1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico territoriale. 2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1: a) assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l'accessibilità; b) concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro; c) promuove un sistema di mobilità sostenibile, coerente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e di vivibilità delle aree urbane e assicura identiche condizioni di servizi allo spazio rurale. |